Concorsi in atto
Concorso, per esami, a 500 posti di
magistrato ordinario
(D.M. 27 febbraio 2008 pubblicato nella G.U. n. 23 del 21 marzo 2008 – 4a
serie speciale – concorsi ed esami)
Art. 1
Posti messi a concorso
È indetto un concorso,
per esami, a 500 posti di magistrato ordinario.
Art. 2
Requisiti per l'ammissione al concorso
Per essere ammesso al
concorso é necessario che l'aspirante:
- sia cittadino italiano (sono equiparati ai cittadini
gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
- abbia l'esercizio dei diritti civili;
- sia di condotta incensurabile;
- sia fisicamente idoneo all'impiego a cui aspira;
- sia in posizione regolare nei confronti del servizio
di leva al quale sia stato eventualmente chiamato;
- non sia stato dichiarato per tre volte non idoneo
nel concorso per esami alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda;
- rientri, senza possibilità di cumulare le anzianità di
servizio previste come necessarie nelle singole ipotesi, in una delle
seguenti categorie:
- magistrati amministrativi e contabili;
- procuratori dello Stato che non sono incorsi in sanzioni
disciplinari;
- i dipendenti dello Stato, con qualifica
dirigenziale o appartenenti ad una delle posizioni dell'area C prevista
dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri,
con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, che abbiano
costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era
richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito,
salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso
universitario di durata non inferiore a quattro anni e che non sono
incorsi in sanzioni disciplinari;
- gli appartenenti al personale universitario di
ruolo docente di materie giuridiche in possesso del diploma di laurea in
giurisprudenza che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
- i dipendenti, con qualifica dirigenziale o
appartenenti alla ex area direttiva, della pubblica amministrazione,
degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, che
abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il
quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza
conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un
corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con almeno
cinque anni di anzianità nella qualifica o, comunque, nelle predette
carriere e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
- gli avvocati iscritti all'albo che non sono incorsi
in sanzioni disciplinari;
- coloro i quali hanno svolto le funzioni di magistrato
onorario (giudice di pace, giudice onorario di tribunale, vice
procuratore onorario, giudice onorario aggregato) per almeno sei anni
senza demerito, senza essere stati revocati e che non sono incorsi in
sanzioni disciplinari;
- i laureati in possesso del diploma di laurea in
giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al
termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni
e del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le
professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17
novembre 1997, n. 398, e successive modifiche;
- i laureati che hanno conseguito la laurea in
giurisprudenza, al termine di un corso universitario di durata non
inferiore a quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed
hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;
- i laureati che hanno conseguito la laurea in
giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata non
inferiore a quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed
hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina
giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a
due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
- i laureati che hanno conseguito la laurea in
giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata non
inferiore a quattro anni, essendosi iscritti al relativo corso di laurea
anteriormente all'anno accademico 1998 – 1999;
- sia in possesso degli altri requisiti richiesti
dalle leggi vigenti.
Tutti i requisiti
devono essere posseduti entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4a
serie speciale – concorsi ed esami.
Art. 3
Domanda di ammissione e termine per la presentazione
La domanda di
partecipazione al concorso deve essere redatta compilando l'apposito
modulo (modello
A) predisposto dall'amministrazione, reperibile presso tutte le Procure
della Repubblica, e sul sito internet www.giustizia.it alla rubrica concorsi.
La domanda di partecipazione deve essere presentata o spedita, esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario il
candidato è residente, entro il termine di trenta giorni decorrente dalla
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Non sono ammessi a
partecipare al concorso i candidati le cui domande sono state presentate o
spedite oltre il termine indicato nel comma precedente.
I candidati aventi
dimora fuori del territorio dello Stato possono presentare la domanda
all'autorità consolare competente per il successivo inoltro
al Procuratore della Repubblica di Roma.
Per le domande spedite
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede la data risultante dal
timbro apposto dall'Ufficio postale accettante.
Gli aspiranti devono
dichiarare nella domanda:
- il proprio cognome e nome;
- la data e il luogo di nascita;
- il codice fiscale, allegando fotocopia della
tessera rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- di essere cittadini italiani;
- il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti
(in caso di mancata iscrizione o di cancellazione dalle liste medesime
l'aspirante dovrà compilare la dichiarazione sostitutiva di cui al modello
B, allegando la fotocopia del suo documento di identità);
- di non aver riportato condanne penali e di non
avere in corso procedimenti penali ovvero procedimenti per l'applicazione
di misure di sicurezza o di prevenzione (in caso positivo l'aspirante
dovrà compilare il modello B con le modalità previste al n. 5);
- di non aver precedenti giudiziari tra quelli
iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (in caso positivo l'aspirante
dovrà compilare il modello B con le modalità previste al n. 5);
- di non essere a conoscenza di essere sottoposti ad
indagini preliminari (in caso positivo l'aspirante dovrà compilare il
modello B con le modalità previste al n. 5);
- di non essere stati esclusi dall'elettorato
politico attivo, destituiti ovvero licenziati o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego
statale a seguito dell'accertamento che l'impiego stesso è stato
conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile (in caso positivo l'aspirante dovrà compilare il
modello B con le modalità previste al n. 5);
- di essere in posizione regolare nei confronti del
servizio di leva al quale siano stati eventualmente chiamati;
- di essere fisicamente idonei ad esercitare
l'impiego cui aspirano;
- se, nel caso in cui siano portatori di handicap,
abbiano l'esigenza, ai sensi degli artt. 4 e 20
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di essere assistiti durante le prove
scritte, indicando, in caso affermativo, l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale
necessità di tempi aggiuntivi. Tali richieste sono da documentare
allegando alla domanda di partecipazione apposita
certificazione rilasciata da competente struttura sanitaria;
- il luogo di residenza (indirizzo, comune, C.A.P., telefono);
- il luogo ove desiderano ricevere eventuali
comunicazioni relative al concorso qualora sia diverso da quello di
residenza. In assenza di tale dichiarazione le comunicazioni saranno
inviate al luogo di residenza;
- l'Università presso la quale è stata conseguita la
laurea in giurisprudenza e la data del conseguimento;
- la categoria di appartenenza di cui all'art. 2,
lettera g, nn. 1 – 11;
- la lingua straniera, oggetto del colloquio in sede
di prova orale, scelta dal candidato fra le seguenti: inglese, francese,
spagnolo e tedesco.
In calce alla domanda
ed alle dichiarazioni sostitutive di cui al modello B l'aspirante deve apporre
la propria firma per esteso, dichiarando di essere
consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci.
Alla domanda debbono essere allegate due fotografie
recenti e identiche del candidato (formato tessera), di cui una deve essere, a
cura del candidato, applicata su apposito cartoncino, da ritirare presso la
Procura della Repubblica.
Sul lato anteriore di
tale cartoncino deve essere apposta la foto e la firma del
candidato, sul lato posteriore deve essere apposta l'autenticazione.
Il candidato che
presenti personalmente la domanda alla Procura della Repubblica, può far
autenticare il cartoncino con generalità, firma e fotografia, a cura
dell'ufficio ricevente.
Per coloro che inoltrano la domanda a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, l'autentica posta a tergo del cartoncino, relativa alle
generalità, alla firma ed alla fotografia, può essere apposta da un dipendente
incaricato dal sindaco o da un notaio.
Tale autentica non
deve essere anteriore a tre mesi dalla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda.
L'altra identica
fotografia del candidato deve riportare, sul retro, il nome e cognome del
candidato medesimo.
I modelli A
e B sono allegati al presente decreto.
Il modello B, ove
prodotto, fa parte integrante della domanda di partecipazione.
Ogni cambiamento di indirizzo deve essere comunicato al Ministero della
Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei
servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio III Concorsi, via Arenula n. 70, 00186 Roma.
L'amministrazione non
assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione della domanda o di altre comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione
del recapito, o da mancata o tardiva segnalazione del cambiamento di indirizzo
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non
imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
Art. 4
Cause di esclusione dal concorso
Non sono ammessi al
concorso:
- coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui
all'art. 2 del presente decreto;
- coloro le cui domande di partecipazione sono state
presentate o spedite oltre il termine indicato nell'art. 3, comma 2, del
presente decreto;
- coloro che, alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda, sono stati dichiarati non idonei in tre
concorsi per l'ammissione in magistratura. L'espulsione del candidato dopo
la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità.
Produce inoltre gli stessi effetti dell'inidoneità l'annullamento di un
lavoro da parte della commissione quando essa
abbia accertato che il lavoro stesso sia stato in tutto o in parte copiato
da quello di altro candidato o da qualsiasi testo ovvero quando
l'elaborato sia stato reso riconoscibile;
- coloro che per le informazioni raccolte, non risultino,
secondo il giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura, di
condotta incensurabile;
- coloro che sono esclusi dall'elettorato politico
attivo, nonché coloro che sono stati destituiti o dispensati, ovvero
licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero sono stati dichiarati
decaduti da un impiego statale a seguito dell'accertamento che l'impiego
stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile.
Non si terrà conto delle domande di partecipazione prive della
sottoscrizione dell'aspirante.
Il Consiglio Superiore
della Magistratura, sentito l'interessato, può escludere da uno o più concorsi
successivi chi, durante lo svolgimento delle prove scritte di un concorso, sia
stato espulso per comportamenti fraudolenti, diretti ad acquisire o ad
utilizzare informazioni non consentite, o per comportamenti violenti che comunque abbiano turbato le operazioni del concorso.
L'ammissione al
concorso per ciascun candidato è deliberata dal Consiglio Superiore della
Magistratura, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per
l'assunzione in magistratura e delle altre condizioni richieste dal bando di
concorso.
Art. 5
Prove concorsuali
L'esame consiste in una prova scritta ed in una prova orale.
La prova scritta consiste nello svolgimento di tre elaborati teorici vertenti
su:
- diritto civile;
- diritto penale;
- diritto amministrativo.
Per lo svolgimento di
ciascun elaborato teorico i candidati hanno a
disposizione otto ore dalla dettatura della traccia.
La prova orale verte su:
- diritto civile ed elementi fondamentali di diritto
romano;
- procedura civile;
- diritto penale;
- procedura penale;
- diritto amministrativo, costituzionale e tributario;
- diritto commerciale e fallimentare;
- diritto del lavoro e della previdenza sociale;
- diritto comunitario;
- diritto internazionale pubblico e privato;
- elementi di informatica giuridica e di ordinamento
giudiziario;
- colloquio su una lingua straniera scelta fra le seguenti:
inglese, spagnolo, francese e tedesco.
Le prove si
svolgeranno secondo le procedure previste dall'art. 8 del regio decreto 15
ottobre 1925, n. 1860, e successive modifiche e dall'art. 3 del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160.
Art. 6
Commissione esaminatrice
La commissione di esame é nominata con decreto del Ministro della
Giustizia, previa delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, nei
quindici giorni antecedenti l'inizio della prova scritta, ed é composta da un
magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione di professionalità,
che la presiede, da venti magistrati che abbiano conseguito almeno la terza
valutazione di professionalità, da cinque professori universitari di ruolo
titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame e da tre avvocati
iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature
superiori.
Non possono essere
nominati componenti della commissione di concorso i
magistrati, gli avvocati ed i professori universitari che nei dieci anni
precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza
nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario.
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero dei componenti della
commissione, il Consiglio superiore della Magistratura nomina d'ufficio
magistrati che non hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni.
Non possono essere nominati i componenti che abbiano
fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre concorsi.
Il presidente della
commissione e gli altri componenti possono essere
nominati anche tra i magistrati a riposo da non più di due anni ed i professori
universitari a riposo da non più di cinque anni che, all'atto della cessazione
dal servizio, erano in possesso dei requisiti per la nomina.
Con decreto del
Ministro della Giustizia, previa delibera del Consiglio Superiore della
Magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti
universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale.
Le attività di
segreteria della commissione e delle sottocommissioni sono esercitate da
personale amministrativo di area C, in servizio presso
il Ministero della Giustizia e sono coordinate dal titolare dell'Ufficio
competente per il concorso.
Art. 7
Diario delle prove scritte
Le prove di esame si svolgeranno in Milano.
Il diario contenente
la disciplina delle prove scritte sarà pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4a serie speciale, concorsi
ed esami –, del 10 giugno 2008.
Nella stessa Gazzetta
Ufficiale verrà data notizia di eventuali
differimenti.
Tale pubblicazione
avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
I concorrenti ammessi
alle prove scritte dovranno presentarsi, senza alcun preavviso, nella sede
d'esame, nei giorni e nelle ore stabilite per lo svolgimento delle operazioni
preliminari e per lo svolgimento delle prove medesime.
Art. 8
Candidati ammessi alle prove orali e candidati
dichiarati idonei
Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di 12/20
di punti in ciascuna delle materie della prova scritta.
Ai candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla prova orale sarà data
comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove
scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenere detta
prova.
Conseguono l'idoneità
i candidati che ottengono non meno di 6/10 in ciascuna delle materie della
prova orale, e un giudizio di sufficienza nel colloquio sulla lingua straniera prescelta,
e comunque una votazione complessiva nelle due prove
non inferiore a 108 punti. Non sono ammesse frazioni di punto.
Art. 9
Termini per la produzione dei titoli di preferenza
I titoli di
preferenza, elencati al successivo art. 10, devono essere posseduti non oltre
la data di scadenza del termine di presentazione delle
domande di partecipazione al concorso: i documenti comprovanti il possesso o le
relative dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.
46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
accompagnate dalla fotocopia del proprio documento di identità,
devono essere presentate, a pena di decadenza, da parte di ciascun candidato,
al Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria,
del personale e dei servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio III
Concorsi – via Arenula n. 70, 00186 Roma, entro il
giorno in cui si sostiene la prova orale.
Art. 10
Titoli di preferenza a parità di merito ed a parità di
merito e titoli
Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche, a parità di merito, i
titoli di preferenza sono:
- gli insigniti di medaglia al valor militare;
- i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
- i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
- i mutilati ed invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
- gli orfani di guerra;
- gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
- gli orfani dei caduti per servizio nel settore
pubblico e privato;
- i feriti in combattimento;
- gli insigniti di croce di guerra o di altra
attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia
numerosa;
- i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
- i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di
guerra;
- i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio
nel settore pubblico e privato;
- i genitori vedovi non risposati, i coniugi non
risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di
guerra;
- i genitori vedovi non risposati, i coniugi non
risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per
fatto di guerra;
- i genitori vedovi non risposati, i coniugi non
risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per
servizio nel settore pubblico o privato;
- coloro che abbiano prestato il servizio militare come
combattenti;
- coloro che abbiano prestato lodevole servizio a
qualunque titolo, per non meno di un anno nell'Amministrazione della
Giustizia;
- i coniugati ed i non coniugati con riguardo al
numero dei figli a carico;
- gli invalidi e i mutilati civili;
- i militari volontari delle Forze armate congedati
senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e
di titoli, la preferenza é determinata:
- dal numero dei figli a carico;
- dall'aver prestato lodevole servizio nelle
amministrazioni pubbliche, ovvero dall'aver prestato servizio militare di
leva;
- dalla minore età.
Art. 11
Graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei
I concorrenti
dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei punti
riportati, con l'osservanza, in caso di parità, delle disposizioni generali
vigenti sui titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi di cui
al precedente art. 10.
La commissione esaminatrice del concorso per magistrato ordinario,
terminati i lavori, forma la graduatoria che é immediatamente trasmessa per l'approvazione al Consiglio Superiore
della Magistratura, con le eventuali osservazioni del Ministro della Giustizia.
Il Consiglio Superiore
della Magistratura approva la graduatoria e delibera la nomina dei vincitori
entro venti giorni dalla ricezione. I relativi decreti di approvazione
della graduatoria e di nomina dei vincitori sono emanati dal Ministro della
Giustizia entro dieci giorni dalla ricezione della delibera. La graduatoria é
pubblicata senza ritardo nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia
e dalla pubblicazione decorre il termine di trenta giorni entro il quale gli interessati possono proporre reclamo. Gli
eventuali provvedimenti di rettifica della graduatoria sono adottati entro il
termine di trenta giorni, previa delibera del Consiglio Superiore della
Magistratura.
Art. 12
Nomina a magistrato ordinario
I concorrenti
dichiarati idonei all'esito del concorso per esami sono
classificati secondo il numero totale dei punti riportati e, nello stesso
ordine, sono nominati, con decreto ministeriale, magistrati ordinari in
tirocinio nei limiti dei posti messi a concorso.
I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi,
salva la sopravvenuta inefficacia per ricusazione del visto di
legittimità da parte dell'organo di controllo.
Art. 13
Termini per la presentazione dei documenti di rito
Entro il primo mese di
servizio, i vincitori, nominati sotto condizione risolutiva dell'accertamento
del possesso dei requisiti di legge, dovranno presentare i documenti di rito,
attestanti il possesso dei requisiti stessi, che saranno
richiesti, anche con riferimento alle modalità, con l'invito ad assumere
servizio.
Art. 14
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai
candidati saranno raccolti presso il Ministero della Giustizia – Dipartimento
dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi – Direzione Generale
dei Magistrati – Ufficio III Concorsi –, per le finalità di gestione del
concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
I predetti dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico–economica
del candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del
citato decreto legislativo e può esercitarli con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 del predetto decreto.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero della
Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei
servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio III Concorsi,
titolare del trattamento.
Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore del suddetto
Ufficio III Concorsi.
Roma, 27 febbraio 2008
IL MINISTRO
Luigi Scotti
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